Specchietto di raffronto vecchio / nuovo testo

Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare G.U. n. 111 del 13/05/2023 “Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352”
Modifiche all’art. 32 Costituzione
Testo attualeNuovo testo
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.  

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.






 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (e interesse delle collettività), e garantisce cure gratuite agli indigenti.
 

Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico (se non per disposizione di legge).   La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
 
Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.  

Modifiche all’art. 75 Costituzione
Testo attualeNuovo testo
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.          

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.  

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.    

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.    

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.  
È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione, o cinque Consigli regionali.  

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.    


Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.    

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione.  

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.  

N.B.: La proposta di legge prevede la modifica delle norme della legge costituzionale che disciplina i referendum, in modo da renderla conforme alle modifiche dell’art. 75 Cost.  
Modifiche all’art. 135 Costituzione
Testo attualeNuovo testo
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.  


I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.        


I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.            

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.  

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici eletti dai cittadini a suffragio universale diretto nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative della giurisdizione superiore ordinaria, i professori ordinari di università universitari di ruolo in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione.  

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del mandato il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni in caso di mancata rielezione. In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso.    

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.      



L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.





Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni compilato ogni sei anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari e contestualmente a tale nomina.  


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